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Legge 23/12/1996 n. 662d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 10 giugno 1939 n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta; f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 mi- liardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture e infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione é stabilita annualmente in sede di legge finanziaria. 113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione. 114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, sentite le medesime regioni che si pronunciano in conformità dei rispettivi Statuti. 115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile: a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente; b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio; c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116. 116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili. 117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. 118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura. 119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse. 120. Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 656, nonché della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali é stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente legge; b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio; c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali; d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche; e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione; f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari; g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile é riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che é esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora: 1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g); 2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elemen- ti, dati e notizie di cui l'ufficio é venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti é avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito; i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia. 121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.
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